STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA
Associazione Sportiva Dilettantistica”
Regolamento
TITOLO 1° - COSTITUZIONE
Art. 1) E’ costituita a Senigallia, una Associazione sportiva ai
sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile con la denominazione
“ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA Associazione Sportiva Dilettantistica”
Tale Associazione persegue finalità socio-culturali e sportivo-ricreative
con assoluta assenza di lucro.
Art. 2) L'“ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA Associazione Sportiva
Dilettantistica” si affilierà al C.O.N.I.
ed alla F.I.V. accettando incondizionatamente e conformandosi alle norme
e alle direttive dello stesso C.O.N.I., della
F.I.V. ed alle federazioni sportive di competenza accettando gli statuti
ed i regolamenti, nonché a tutti gli altri Enti
di propaganda sportiva; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari, che gli organi competenti della
Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni
che le autorità federali dovessero prendere in tutte
le vertenze di carattere tecnico è disciplinare attinenti all’attività
sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli
Statuti e Regolamenti federali nella parte
relativa all’organizzazione e alla gestione delle Società
o Associazioni affiliate.
Art. 3) L’Associazione ha sede in Senigallia, attualmente in Lungomare
Leonardo da Vinci n.5.
II Consiglio Direttivo ove lo ritenga necessario, ha facoltà di
variare l’ubicazione sopra indicata nei limiti del
territorio del Comune di Senigallia.
Art. 4) I colori “ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA Associazione Sportiva
Dilettantistica” sono quelli del
tricolore con la dicitura "“ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA""
e i nastri dei colori della Città.
II distintivo dell'Associazione è il guidone blu e giallo con la
soprascritta -AVS-.
Art. 5) Lo scopo dell’Associazione è di:
a) Promuovere e sviluppare l'esercizio dello sport della vela su deriva
nelle sue varie manifestazioni;
b) Facilitare a livello nazionale ed internazionale incontri e scambi
tecnico-scientifici fra tutti gli appassionati della
vela;
c) Promuovere la divulgazione, la conoscenza, lo studio delle tecniche
dell'attività velica su derive, e aggiornamento
tra i soci, non che lo svolgimento di attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento ed il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
d) Mantenere contatti ed affiliarsi con altre Associazioni analoghe sia
italiane che estere, non che con enti sia
pubblici che privati.
e) Promuovere manifestazioni periodiche, regate di vela su derive, assemblee,
convegni e viaggi.
f) Coordinare la partecipazione dei propri soci a manifestazioni, assemblee
e convegni promossi da altre associazioni
ed enti sia in Italia che all'estero.
g) Provvedere, per conto dei soci, all'acquisto di materiali ed attrezzature
necessarie all'attività della vela.
h) Organizzare manifestazioni e tornei e ogni altra attività sportiva
in genere, con le finalità e con l’osservanza delle
direttive CONI e delle federazioni di appartenenza.
i) Eventuale pubblicazione di un bollettino periodico da diffondere tra
i soci, avente carattere di notiziario ufficiale.
l) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture
o qualificare e specializzare le sue attività.
Art. 6) L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 7) La durata dell’associazione è illimitata e la stessa
potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea
straordinaria.
Art. 8) L’associazione è apolitica, non ha scopo di lucro
e non ritrae alcun provento dai beni demaniali in
concessione.
Durante la vita dell’associazione è preclusa la distribuzione,
anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO 2° - COMPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9) I soci del “Associazione Velica Senigallia Associazione
Sportiva Dilettantistica” sono distinti in:
a) Soci fondatori - coloro i quali sono intervenuti alla stipula dell’atto
costitutivo;
b) Soci ordinari - coloro che vengono ammessi all’associazione successivamente
alla stipula dell’atto
costitutivo;
c) Soci onorari – coloro che per particolari meriti vengono dal
Consiglio Direttivo riconosciuti degni di tale
qualifica. Essi godono di tutti i diritti dei Soci ordinari e sono esonerati
dal pagamento della quota annuale.
Art. 10) Sono soci dell’associazione tutti coloro che partecipano
alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell’associazione nelle qualità di soci
sia le persone fisiche di provata moralità, serietà ed
educazione, che gli Enti e/o associazioni.
Tutti coloro i quali intendano far parte dell’associazione dovranno
redigere una domanda su apposito modulo
predisposto dalla segreteria del circolo.
La domanda di ammissione deve portare la firma di due soci presentatori.
Con la presentazione della domanda il candidato si impegna ad uniformarsi
allo statuto sociale ai regolamenti
interni.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita
all’atto di presentazione della domanda di ammissione è
subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio
Direttivo il cui giudizio è insindacabile e
contro la cui decisione e contro la cui decisione è ammesso appello
all’Assemblea Generale.
In caso di domanda di ammissione a socio dell’associazione presentata
da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Art. 11) La qualità di socio decorre dalla data di ammissione ed
avrà effetto in seguito al versamento della
quota di ammissione, di tesseramento e sociale, da effettuarsi entro trenta
giorni dall’ammissione.
Art. 12) La qualità di socio non è trasmissibile ed è
altresì esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita
associativa.
Art. 13) Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo
di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e
federali e si impegna, in particolare a:
a) osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
b) partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali;
c) contribuire alle necessità economiche sociali cosi come deliberato
dall’Assemblea dei Soci;
d) non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali
per la tutela dei propri diritti ed interessi e per
la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività
espletata nell’ambito dell’Associazione.
Art. 14) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione,
del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto
verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla
prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
I soci maggiorenni in particolare sono
titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti
dell’associazione nonché del diritto di
eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 15) Tutti gli associati hanno diritto, secondo le norme ed i limiti
fissati dal regolamento interno, di:
a) usufruire delle sedi sociali;
b) usufruire delle imbarcazioni sociali;
c) usufruire di tutti i servizi sociali esistenti compreso l’uso
degli impianti di proprietà o a disposizione dell’AVS,
nonché nei limiti della disponibilità di spazio, allo stazionamento
delle derive di proprietà che comunque rimangono
affidate alla custodia e sotto la responsabilità del socio.
d) iscrivere la propria imbarcazione nei registri dell’associazione
e fregiarsi del distintivo dell’associazione stessa.
Art. 16) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ovvero
per morosità o indegnità: la morosità verrà
dichiarata
dal Consiglio Direttivo; l’indegnità verrà sancita
dal Collegio dei Probiviri.
Art. 17) I soci non hanno alcun diritto di proprietà sui beni sociali.
Art. 18) II socio che intenda dimettersi deve comunicarlo con lettera
diretta al Consiglio Direttivo ed indirizzata alla
segreteria.
Art. 19) II socio che si dimette, che viene radiato od espulso, perderà
ogni diritto inerente la qualità di socio.
TITOLO 3° - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 20) G1i organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri.
Art. 21) L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti.
Art. 22) L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l’anno, alla fine dell’esercizio sociale e
comunque non oltre il mese di marzo per provvedere all’esame ed
all’approvazione dei bilanci consuntivi e
preventivi, all’approvazione dei programmi svolti e da svolgere,
all’elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina, fra
i soci, di almeno due revisori dei conti, e quanto altro rientra fra le
finalità proprie dell’associazione.
La stessa assemblea dei soci che nomina il Consiglio Direttivo approva
il bilancio preventivo relativo all’esercizio
sociale successivo.
La convocazione deve avvenire mediante lettera inviata a tutti i soci
aventi diritto, almeno 15 (quindici) giorni prima
mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale
comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Tale avviso deve contenere l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo di
svolgimento della riunione e delle materie da trattare.
L’assemblea dei soci, in prima convocazione, si riunisce validamente
quando sono presenti, di fatto o per delega
almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e,
in seconda convocazione, dopo un’ora dalla prima,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea dei soci delibera a maggioranza.
Non può essere presa alcuna deliberazione su argomenti che non
siano iscritti all’ordine dei giorno ma ciascun socio
può richiedere al Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre,
l’iscrizione di particolari argomenti. La relativa
richiesta va fatta per iscritto.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di un altro
socio. Tale delega può essere conferita esclusivamente ai
soci dell’associazione.
Art. 23) L’assemblea straordinaria dei soci può essere convocata
dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga
opportuno e su richiesta di almeno la metà più uno dei soci
in regola con il pagamento delle quote associative all’atto
della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno.
In questo ultimo caso la richiesta deve recare l’indicazione degli
argomenti da portare in discussione.
La convocazione deve avvenire negli stessi termini previsti per l’assemblea
ordinaria dei soci e per la validità della
riunione e delle votazioni sono richieste le stesse presenze e modalità
necessarie per l’assemblea ordinaria dei soci.
Le Assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo o
in sua assenza da una delle persone
legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta a maggioranza
dei presenti. L’Assemblea nomina
un Segretario, e, se necessario, 2 scrutatori. Di ogni assemblea verrà
redatto apposito verbale firmato dal Presidente,
dal Segretario e se nominati, dagli scrutatori.
Art. 24) Sono elettori tutti i soci maggiorenni, purché siano in
regola con i pagamenti e non abbiano in corso
provvedimenti disciplinari.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ognuno potrà rappresentare in
Assemblea in possesso di delega scritta non più di
un altro associato.
La posizione economica deve risultare regolarizzata all’inizio della
seduta.
Art. 25) Gli eletti alle cariche sociali conservano l’incarico per
la durata di tre anni e possono essere rieletti.
Art. 26) Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri scelti
tra i soci.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno a maggioranza il Presidente,
il VicePresidente con funzioni di
tesoriere e il Segretario. Il Presidente assegna agli altri consiglieri
le cariche occorrenti alla realizzazione degli scopi
sociali. In caso di rinunzia o di impossibilità a ricoprire la
carica da parte di un consigliere, questi verrà sostituito dal
primo dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche,
il consiglio proseguirà carente dei
suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà
alle votazioni per surrogare i mancanti che
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel
caso di dimissioni della maggioranza dei
componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto
e quindi il Presidente dovrà convocare
immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina
del nuovo consiglio direttivo.
Art. 27) II Consiglio Direttivo ha, dopo l’assemblea dei soci, i
più ampi poteri per quanto riguarda l’amministrazione
del patrimonio sociale e lo svolgimento dell’attività dell’associazione.
Esso provvede in particolare:
- ad amministrare l’associazione;
- a deliberare la convocazione dell’assemblea dei soci, a compilare
l’ordine del giorno e gli inviti di convocazione;
- a compilare il bilancio dell’associazione sia preventivo che consuntivo
da sottoporre all’approvazione assembleare,
il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione; e
deve essere redatto con chiarezza e nel rispetto del principio della trasparenza
nei confronti degli associati.
- mettere a disposizione di tutti i soci durante l’assemblea ordinaria,
copia del bilancio preventivo-consuntivo;
- a proporre la nomina di eventuali soci benemeriti;
- a deliberare sulle nuove ammissioni a socio e curare l’esame delle
eventuali obiezioni alle ammissioni stesse;
- a coordinare le date, i luoghi ed i programmi delle regate e manifestazioni
sportive o di altro carattere che
l’associazione organizzasse o bandisse.
- a provvedere per le spese previste in bilancio;
- a compilare il regolamento interno per la definitiva approvazione dell’assemblea
dei soci;
- ad attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione
delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e
del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza.
Il Vicepresidente cura l’amministrazione dell’associazione
e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle
riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio
direttivo.
Art. 28) II Consiglio Direttivo ha la facoltà di ammettere alla
fruizione gratuita dei servizi resi agli associati, gli
atleti tesserati che svolgano attività agonistica in nome e per
conto dell’Associazione fino al raggiungimento della
maggiore età.
Per gli atleti che abbiano conseguito risultati agonistici di rilievo
in nome e per conto dell’Associazione, la fruizione
di cui al comma precedente può essere estesa anche oltre il raggiungimento
della maggiore età, limitandola,
comunque, al periodo di attività agonistica.
Art. 29) Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza
di voti, purché sia presente il Presidente.
Delle decisioni del Consiglio Direttivo per la loro validità dovrà
essere redatti, a cura dal segretario, apposito
verbale, da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente
anche dai presenti alla riunione.
Art. 30) Il Presidente rappresenta l’associazione in giudizio e
di fronte ai terzi, presiede le riunioni del Consiglio e
dell’assemblea dei soci, autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati
in genere e tutti i documenti ufficiali
dell’associazione, sovrintende all’amministrazione dell’associazione
ed alle attività da essa esplicate. In caso di
impedimento o di assenza, è sostituito dal Vicepresidente.
Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà
considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà
essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria
per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
Fino alla sua nuova convocazione e limitatamente agli affari urgenti e
alla gestione dell’amministrazione ordinaria
dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo
in regime di prorogatio.
Art. 31) II Consiglio Direttivo può:
- radiare il socio in ritardo di oltre sei mesi nel pagamento della quota
sociale o per qualsiasi debito nei confronti
dell’Associazione, dando un preavviso di trenta giorni al debitore
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno: le spese postali verranno addebitate al socio moroso.
- proporre al Collegio dei Probiviri, a seconda della gravità dei
fatti, l’adozione di provvedimenti da irrogare al socio
che ha violato la norma statutaria le seguenti sanzioni:
a) ammonizione,
b) sospensione fine ad un termine massimo di dodici mesi;
c) espulsione.
In particolare il Consiglio Direttivo potrà proporre l’espulsione
del socio:
- che abbia gravemente violato lo Statuto o il Regolamento interno;
- che abbia compromesso in qualunque modo il nome dell’Associazione;
- che si sia avvalso della qualità di socio per trarne un utile
pecuniario;
- che, comunque, per fondati e gravi motivi, il Consiglio Direttivo ritenga
non possa più fare parte
dell’Associazione.
Art. 32) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi,
che nominano fra di loro il Presidente, e da due
supplenti, II collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea
dei Soci, preferibilmente fra i soci, contestualmente
all’elezione del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere rieletti,
Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei probiviri
cosi come nominato dall’assemblea, il Consiglio
Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo collegio; in tal caso
sarà necessaria la preventiva approvazione delle
parti interessate: l’eventuale rifiuto da parte di una delle due
parti dovrà essere scritta e motivata; sulla motivazione
delibererà a proprio insindacabile giudizio il consiglio direttivo.
Il Collegio dei Probiviri, oltre alle controversie di cui all’art.35,
decide, su parere consultivo del Consiglio Direttive,
i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione
alla gravita dei fatti le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
c) espulsione.
II collegio dei probiviri adotta i suoi provvedimenti in ottemperanza
dello specifico regolamento approvato con
delibera del consiglio direttivo e sue eventuali modifiche.
Art. 33) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci
e tra questi e l’Associazione, saranno sottoposte
alla decisione del Collegio dei Probiviri, il quale giudicherà
liberamente, senza alcuna formalità di procedura,
motivando la decisione e rispettando il principio di imparzialità
e di difesa.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili.
TITOLO 4° - PATRIMONIO- BILANCIO E QUOTE SOCIALI
Art. 34) Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a)una quota iniziale di Lit. 100.000 versata da parte dei Soci fondatori
al momento della costituzione dell’
associazione,
b) i contributi dei soci sia a titolo di quota associativa annua ivi comprese
eventuali more, sia a titolo di quota
di iscrizione UNA-TANTUM, che a titolo di corrispettivo specifico per
servizi resi;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
e con le quote di ammissione dei soci ordinari;
d) i contributi di Enti Pubblici e Privati;
e) eventuali donazioni, elargizioni e lasciti in denaro o in natura;
f) i proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 35) L’ammontare delle quote sociali e della tassa di ammissione
UNA-TANTUM viene stabilito annualmente
dall’assemblea dei soci.
L’assemblea stabilisce anche l’ammontare dell’eventuale
tassa di mora da versare in caso di ritardato pagamento
della quota sociale e il corrispettivo dovuto dai soci per i servizi specifici
ad essi resi.
Le quote sociali sono annuali e si riferiscono all’anno sociale.
Le quote sociali possono essere rateizzate su delibera dell’assemblea
dei soci e dovranno essere comunque versate
entro la conclusione dell’esercizio a cui si riferiscono. L’assemblea
ordinaria stabilirà anche le date di scadenza per
il pagamento delle quote sociali ed il loro importo: qualora poi l’ammontare
delle quote sociali rateizzate fosse
superiore a quello della quota sociale annuale pagata in unica soluzione,
tale differenza dovrà essere considerata
come mora.
Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della tassa
di iscrizione UNA-TANTUM:
1) il socio dimissionario che abbia fatto richiesta di riammissione;
2) l’atleta agonista che al compimento del 18’ anno di età
faccia richiesta di ammissione;
3) l’atleta agonista che abbia conseguito risultati di rilievo durante
la propria attività e al termine della stessa faccia
richiesta di ammissione.
Art. 36) Almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea
ordinaria dei soci, il conto consuntivo, con i
registri e gli atti di ciascun esercizio dovrà essere messo a disposizione
dei revisori dei conti i quali dovranno
relazionare all’assemblea dei soci sulla regolarità del conto
consuntivo stesso.
Art. 37) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria e validamente costituita con la presenza tre / quarti dei
soci aventi diritto di voto, con l’approvazione,
sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre /quarti dei
soci esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea
generale straordinaria da parte di soci avente per
oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata
da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto,
con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione,
delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito
alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra
associazione che persegua finalità sportive, fatta
salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 38) Tutte le spese di costituzione dell’Associazione sono a
carico dell’Associazione stessa.
DISPOSIZIONI FINALI:
Art. 39) Qualsiasi modifica al presente statuto potrà essere apportata
con deliberazione dell’Assemblea straordinaria
dei soci adottata con i voti favorevoli di almeno 2/3 dei soci aventi
diritto al voto presenti in assemblea.
Art. 40) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,
si fa espresso riferimento alle disposizioni
dello Statuto e dei Regolamenti della FIV a cui l’Associazione è
affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
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