STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA
Associazione Sportiva Dilettantistica”

Regolamento


TITOLO 1° - COSTITUZIONE
Art. 1) E’ costituita a Senigallia, una Associazione sportiva ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile con la denominazione “ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA Associazione Sportiva Dilettantistica”
Tale Associazione persegue finalità socio-culturali e sportivo-ricreative con assoluta assenza di lucro.
Art. 2) L'“ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA Associazione Sportiva Dilettantistica” si affilierà al C.O.N.I.
ed alla F.I.V. accettando incondizionatamente e conformandosi alle norme e alle direttive dello stesso C.O.N.I., della
F.I.V. ed alle federazioni sportive di competenza accettando gli statuti ed i regolamenti, nonché a tutti gli altri Enti
di propaganda sportiva; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della
Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte
le vertenze di carattere tecnico è disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e Regolamenti federali nella parte
relativa all’organizzazione e alla gestione delle Società o Associazioni affiliate.
Art. 3) L’Associazione ha sede in Senigallia, attualmente in Lungomare Leonardo da Vinci n.5.
II Consiglio Direttivo ove lo ritenga necessario, ha facoltà di variare l’ubicazione sopra indicata nei limiti del
territorio del Comune di Senigallia.
Art. 4) I colori “ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA Associazione Sportiva Dilettantistica” sono quelli del
tricolore con la dicitura "“ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA"" e i nastri dei colori della Città.
II distintivo dell'Associazione è il guidone blu e giallo con la soprascritta -AVS-.
Art. 5) Lo scopo dell’Associazione è di:
a) Promuovere e sviluppare l'esercizio dello sport della vela su deriva nelle sue varie manifestazioni;
b) Facilitare a livello nazionale ed internazionale incontri e scambi tecnico-scientifici fra tutti gli appassionati della
vela;
c) Promuovere la divulgazione, la conoscenza, lo studio delle tecniche dell'attività velica su derive, e aggiornamento
tra i soci, non che lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
d) Mantenere contatti ed affiliarsi con altre Associazioni analoghe sia italiane che estere, non che con enti sia
pubblici che privati.
e) Promuovere manifestazioni periodiche, regate di vela su derive, assemblee, convegni e viaggi.
f) Coordinare la partecipazione dei propri soci a manifestazioni, assemblee e convegni promossi da altre associazioni
ed enti sia in Italia che all'estero.
g) Provvedere, per conto dei soci, all'acquisto di materiali ed attrezzature necessarie all'attività della vela.
h) Organizzare manifestazioni e tornei e ogni altra attività sportiva in genere, con le finalità e con l’osservanza delle
direttive CONI e delle federazioni di appartenenza.
i) Eventuale pubblicazione di un bollettino periodico da diffondere tra i soci, avente carattere di notiziario ufficiale.
l) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Art. 6) L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 7) La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea
straordinaria.
Art. 8) L’associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e non ritrae alcun provento dai beni demaniali in
concessione.
Durante la vita dell’associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO 2° - COMPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9) I soci del “Associazione Velica Senigallia Associazione Sportiva Dilettantistica” sono distinti in:
a) Soci fondatori - coloro i quali sono intervenuti alla stipula dell’atto costitutivo;
b) Soci ordinari - coloro che vengono ammessi all’associazione successivamente alla stipula dell’atto
costitutivo;
c) Soci onorari – coloro che per particolari meriti vengono dal Consiglio Direttivo riconosciuti degni di tale
qualifica. Essi godono di tutti i diritti dei Soci ordinari e sono esonerati dal pagamento della quota annuale.
Art. 10) Sono soci dell’associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell’associazione nelle qualità di soci sia le persone fisiche di provata moralità, serietà ed
educazione, che gli Enti e/o associazioni.
Tutti coloro i quali intendano far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo
predisposto dalla segreteria del circolo.
La domanda di ammissione deve portare la firma di due soci presentatori.
Con la presentazione della domanda il candidato si impegna ad uniformarsi allo statuto sociale ai regolamenti
interni.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è
subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e
contro la cui decisione e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale.
In caso di domanda di ammissione a socio dell’associazione presentata da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Art. 11) La qualità di socio decorre dalla data di ammissione ed avrà effetto in seguito al versamento della
quota di ammissione, di tesseramento e sociale, da effettuarsi entro trenta giorni dall’ammissione.
Art. 12) La qualità di socio non è trasmissibile ed è altresì esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita
associativa.
Art. 13) Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e
federali e si impegna, in particolare a:
a) osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
b) partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali;
c) contribuire alle necessità economiche sociali cosi come deliberato dall’Assemblea dei Soci;
d) non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per
la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’Associazione.
Art. 14) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla
prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci maggiorenni in particolare sono
titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione nonché del diritto di
eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 15) Tutti gli associati hanno diritto, secondo le norme ed i limiti fissati dal regolamento interno, di:
a) usufruire delle sedi sociali;
b) usufruire delle imbarcazioni sociali;
c) usufruire di tutti i servizi sociali esistenti compreso l’uso degli impianti di proprietà o a disposizione dell’AVS,
nonché nei limiti della disponibilità di spazio, allo stazionamento delle derive di proprietà che comunque rimangono
affidate alla custodia e sotto la responsabilità del socio.
d) iscrivere la propria imbarcazione nei registri dell’associazione e fregiarsi del distintivo dell’associazione stessa.
Art. 16) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ovvero per morosità o indegnità: la morosità verrà
dichiarata
dal Consiglio Direttivo; l’indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.
Art. 17) I soci non hanno alcun diritto di proprietà sui beni sociali.
Art. 18) II socio che intenda dimettersi deve comunicarlo con lettera diretta al Consiglio Direttivo ed indirizzata alla
segreteria.
Art. 19) II socio che si dimette, che viene radiato od espulso, perderà ogni diritto inerente la qualità di socio.
TITOLO 3° - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 20) G1i organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri.
Art. 21) L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Art. 22) L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, alla fine dell’esercizio sociale e
comunque non oltre il mese di marzo per provvedere all’esame ed all’approvazione dei bilanci consuntivi e
preventivi, all’approvazione dei programmi svolti e da svolgere, all’elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina, fra
i soci, di almeno due revisori dei conti, e quanto altro rientra fra le finalità proprie dell’associazione.
La stessa assemblea dei soci che nomina il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo relativo all’esercizio
sociale successivo.
La convocazione deve avvenire mediante lettera inviata a tutti i soci aventi diritto, almeno 15 (quindici) giorni prima
mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Tale avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di
svolgimento della riunione e delle materie da trattare.
L’assemblea dei soci, in prima convocazione, si riunisce validamente quando sono presenti, di fatto o per delega
almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, dopo un’ora dalla prima,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea dei soci delibera a maggioranza.
Non può essere presa alcuna deliberazione su argomenti che non siano iscritti all’ordine dei giorno ma ciascun socio
può richiedere al Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre, l’iscrizione di particolari argomenti. La relativa
richiesta va fatta per iscritto.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di un altro socio. Tale delega può essere conferita esclusivamente ai
soci dell’associazione.
Art. 23) L’assemblea straordinaria dei soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga
opportuno e su richiesta di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all’atto
della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno.
In questo ultimo caso la richiesta deve recare l’indicazione degli argomenti da portare in discussione.
La convocazione deve avvenire negli stessi termini previsti per l’assemblea ordinaria dei soci e per la validità della
riunione e delle votazioni sono richieste le stesse presenze e modalità necessarie per l’assemblea ordinaria dei soci.
Le Assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza da una delle persone
legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta a maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina
un Segretario, e, se necessario, 2 scrutatori. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente,
dal Segretario e se nominati, dagli scrutatori.
Art. 24) Sono elettori tutti i soci maggiorenni, purché siano in regola con i pagamenti e non abbiano in corso
provvedimenti disciplinari.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ognuno potrà rappresentare in Assemblea in possesso di delega scritta non più di
un altro associato.
La posizione economica deve risultare regolarizzata all’inizio della seduta.
Art. 25) Gli eletti alle cariche sociali conservano l’incarico per la durata di tre anni e possono essere rieletti.
Art. 26) Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri scelti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno a maggioranza il Presidente, il VicePresidente con funzioni di
tesoriere e il Segretario. Il Presidente assegna agli altri consiglieri le cariche occorrenti alla realizzazione degli scopi
sociali. In caso di rinunzia o di impossibilità a ricoprire la carica da parte di un consigliere, questi verrà sostituito dal
primo dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei
suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei
componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare
immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
Art. 27) II Consiglio Direttivo ha, dopo l’assemblea dei soci, i più ampi poteri per quanto riguarda l’amministrazione
del patrimonio sociale e lo svolgimento dell’attività dell’associazione.
Esso provvede in particolare:
- ad amministrare l’associazione;
- a deliberare la convocazione dell’assemblea dei soci, a compilare l’ordine del giorno e gli inviti di convocazione;
- a compilare il bilancio dell’associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare,
il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione; e
deve essere redatto con chiarezza e nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- mettere a disposizione di tutti i soci durante l’assemblea ordinaria, copia del bilancio preventivo-consuntivo;
- a proporre la nomina di eventuali soci benemeriti;
- a deliberare sulle nuove ammissioni a socio e curare l’esame delle eventuali obiezioni alle ammissioni stesse;
- a coordinare le date, i luoghi ed i programmi delle regate e manifestazioni sportive o di altro carattere che
l’associazione organizzasse o bandisse.
- a provvedere per le spese previste in bilancio;
- a compilare il regolamento interno per la definitiva approvazione dell’assemblea dei soci;
- ad attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza.
Il Vicepresidente cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle
riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art. 28) II Consiglio Direttivo ha la facoltà di ammettere alla fruizione gratuita dei servizi resi agli associati, gli
atleti tesserati che svolgano attività agonistica in nome e per conto dell’Associazione fino al raggiungimento della
maggiore età.
Per gli atleti che abbiano conseguito risultati agonistici di rilievo in nome e per conto dell’Associazione, la fruizione
di cui al comma precedente può essere estesa anche oltre il raggiungimento della maggiore età, limitandola,
comunque, al periodo di attività agonistica.
Art. 29) Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza di voti, purché sia presente il Presidente.
Delle decisioni del Consiglio Direttivo per la loro validità dovrà essere redatti, a cura dal segretario, apposito
verbale, da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente anche dai presenti alla riunione.
Art. 30) Il Presidente rappresenta l’associazione in giudizio e di fronte ai terzi, presiede le riunioni del Consiglio e
dell’assemblea dei soci, autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati in genere e tutti i documenti ufficiali
dell’associazione, sovrintende all’amministrazione dell’associazione ed alle attività da essa esplicate. In caso di
impedimento o di assenza, è sostituito dal Vicepresidente.
Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà
essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
Fino alla sua nuova convocazione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria
dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.
Art. 31) II Consiglio Direttivo può:
- radiare il socio in ritardo di oltre sei mesi nel pagamento della quota sociale o per qualsiasi debito nei confronti
dell’Associazione, dando un preavviso di trenta giorni al debitore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno: le spese postali verranno addebitate al socio moroso.
- proporre al Collegio dei Probiviri, a seconda della gravità dei fatti, l’adozione di provvedimenti da irrogare al socio
che ha violato la norma statutaria le seguenti sanzioni:
a) ammonizione,
b) sospensione fine ad un termine massimo di dodici mesi;
c) espulsione.
In particolare il Consiglio Direttivo potrà proporre l’espulsione del socio:
- che abbia gravemente violato lo Statuto o il Regolamento interno;
- che abbia compromesso in qualunque modo il nome dell’Associazione;
- che si sia avvalso della qualità di socio per trarne un utile pecuniario;
- che, comunque, per fondati e gravi motivi, il Consiglio Direttivo ritenga non possa più fare parte
dell’Associazione.
Art. 32) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, che nominano fra di loro il Presidente, e da due
supplenti, II collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci, preferibilmente fra i soci, contestualmente
all’elezione del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti,
Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei probiviri cosi come nominato dall’assemblea, il Consiglio
Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo collegio; in tal caso sarà necessaria la preventiva approvazione delle
parti interessate: l’eventuale rifiuto da parte di una delle due parti dovrà essere scritta e motivata; sulla motivazione
delibererà a proprio insindacabile giudizio il consiglio direttivo.
Il Collegio dei Probiviri, oltre alle controversie di cui all’art.35, decide, su parere consultivo del Consiglio Direttive,
i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravita dei fatti le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
c) espulsione.
II collegio dei probiviri adotta i suoi provvedimenti in ottemperanza dello specifico regolamento approvato con
delibera del consiglio direttivo e sue eventuali modifiche.
Art. 33) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e l’Associazione, saranno sottoposte
alla decisione del Collegio dei Probiviri, il quale giudicherà liberamente, senza alcuna formalità di procedura,
motivando la decisione e rispettando il principio di imparzialità e di difesa.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili.
TITOLO 4° - PATRIMONIO- BILANCIO E QUOTE SOCIALI
Art. 34) Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a)una quota iniziale di Lit. 100.000 versata da parte dei Soci fondatori al momento della costituzione dell’
associazione,
b) i contributi dei soci sia a titolo di quota associativa annua ivi comprese eventuali more, sia a titolo di quota
di iscrizione UNA-TANTUM, che a titolo di corrispettivo specifico per servizi resi;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e con le quote di ammissione dei soci ordinari;
d) i contributi di Enti Pubblici e Privati;
e) eventuali donazioni, elargizioni e lasciti in denaro o in natura;
f) i proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 35) L’ammontare delle quote sociali e della tassa di ammissione UNA-TANTUM viene stabilito annualmente
dall’assemblea dei soci.
L’assemblea stabilisce anche l’ammontare dell’eventuale tassa di mora da versare in caso di ritardato pagamento
della quota sociale e il corrispettivo dovuto dai soci per i servizi specifici ad essi resi.
Le quote sociali sono annuali e si riferiscono all’anno sociale.
Le quote sociali possono essere rateizzate su delibera dell’assemblea dei soci e dovranno essere comunque versate
entro la conclusione dell’esercizio a cui si riferiscono. L’assemblea ordinaria stabilirà anche le date di scadenza per
il pagamento delle quote sociali ed il loro importo: qualora poi l’ammontare delle quote sociali rateizzate fosse
superiore a quello della quota sociale annuale pagata in unica soluzione, tale differenza dovrà essere considerata
come mora.
Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione UNA-TANTUM:
1) il socio dimissionario che abbia fatto richiesta di riammissione;
2) l’atleta agonista che al compimento del 18’ anno di età faccia richiesta di ammissione;
3) l’atleta agonista che abbia conseguito risultati di rilievo durante la propria attività e al termine della stessa faccia
richiesta di ammissione.
Art. 36) Almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea ordinaria dei soci, il conto consuntivo, con i
registri e gli atti di ciascun esercizio dovrà essere messo a disposizione dei revisori dei conti i quali dovranno
relazionare all’assemblea dei soci sulla regolarità del conto consuntivo stesso.
Art. 37) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria e validamente costituita con la presenza tre / quarti dei soci aventi diritto di voto, con l’approvazione,
sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre /quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte di soci avente per
oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto,
con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta
salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 38) Tutte le spese di costituzione dell’Associazione sono a carico dell’Associazione stessa.
DISPOSIZIONI FINALI:
Art. 39) Qualsiasi modifica al presente statuto potrà essere apportata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria
dei soci adottata con i voti favorevoli di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto presenti in assemblea.
Art. 40) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni
dello Statuto e dei Regolamenti della FIV a cui l’Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.